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Nuove regole per il trasporto di liquidi nella Unione Europea
(aggiornamento al 6 novembre 2006)


L'Unione Europea ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è possibile portare SOLO NEI BAGAGLI A MANO attraverso e oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Queste misure si sono applicate dal 6 novembre 2006 ai passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti del territorio dell’Unione Europea incluse Norvegia, Islanda e Svizzera, per qualsiasi destinazione.

I passeggeri e i loro bagagli saranno soggetti a controlli per individuare la presenza di sostanze liquide, oltre agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente. Non sono invece previste limitazioni al trasporto di sostanze liquide acquistabili presso i negozi situati oltre i punti di controllo delle carte d’imbarco o a bordo degli aeromobili che operano voli di Compagnie Aeree dell’Unione Europea.

Cosa cambia

1) All’atto della preparazione del proprio bagaglio: è consentito portare una piccola quantità di liquidi all’interno del bagaglio a mano. Questi liquidi dovranno essere contenuti in recipienti aventi ciascuno la capacità massima di 100 ml o equivalente (100 g). Questi recipienti dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro o di dimensioni di circa 18x20 cm e nella misura massima di un sacchetto per passeggero:

2)  In aeroporto: al fine di consentire l’effettuazione dei controlli da parte degli addetti preposti, è necessario:

  • presentare tutti i liquidi trasportati, consegnandoli agli addetti, per essere sottoposti ad esame;

  • togliersi di dosso giacche e soprabiti, che verranno sottoposti a separata ispezione radioscopica, durante il controllo della persona;

  • estrarre dal proprio bagaglio a mano computer portatili, laptop e altri dispositivi elettrici di grande dimensione, che verranno sottoposti a separata ispezione radioscopica, durante il controllo della persona.     

Per liquido deve intendersi:
  • acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi;
  • profumi;
  • gel, inclusi prodotti gelatinosi per capelli e per la cura del corpo come bagno/doccia schiuma;
  • sostanze in pasta, incluso dentifricio;
  • mascara;
  • creme, lozioni ed oli;
  • spray;
  • contenuto di recipienti pressurizzati, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti;
  • miscele di sostanze liquide/solide;
  • ogni altra sostanza di analoga e/o similare consistenza. Vale a dire:
    Non ammesso Ammesso
    - Crema di cioccolata - Sandwich preparati con crema di cioccolato
    - Burro di arachidi - Sandwich preparati con burro di arachidi
    - Mascara liquido - Cipria, fard
    - Lucida labbra liquido - Rossetto solido
    - Yogurt, formaggio fresco - Talco in polvere
    - Formaggio squagliato (es. camembert) - Formaggi in forma solida (es. edam, parmigiano)
    - Deodoranti aerosol, roll on  
    La lista è suscettibile di ulteriori sviluppi
(fai clic per ingrandire)

Cosa non cambia
 

E’ invece consentito:

  • trasportare liquidi all’interno del bagaglio da stiva registrato al check-in; le nuove regole riguardano, come già detto, solo il BAGAGLIO A MANO;

  • trasportare, all’interno del tuo bagaglio a mano e per l’uso durante il viaggio, medicinali e sostanze destinate a fini dietologici particolari, inclusi alimenti per bambini; potrebbe essere chiesto di fornire prova dell’effettiva necessità di avere con sé tali articoli;

  • acquistare liquidi, come bevande e profumi, sia in un punto vendita aeroportuale situato oltre il punto di controllo, sia a bordo di aeromobili operati da compagnie aeree dell’Unione Europea. Qualora gli articoli acquistati siano confezionati all’interno di speciali buste o sacchetti sigillati, non aprirli prima di essere stato sottoposto a controllo di sicurezza, altrimenti il contenuto potrebbe essere confiscato ai punti di controllo (se si è in transito in un aeroporto dell’Unione Europea, non aprire il sacchetto prima del punto di controllo sull’aeroporto di transito, ovvero presso l’ultimo aeroporto, qualora il viaggio preveda più soste in transito).     

Tutti questi liquidi sono da considerarsi addizionali alle quantità da contenere nel summenzionato sacchetto di plastica trasparente e richiudibile da 1 litro - 18 x 20 cm.
 

Ricordiamo che è VIETATO il trasporto nella stiva dei seguenti articoli:

  • esplosivi, fra cui detonatori, micce, granate, mine ed esplosivi;

  • gas compressi (infiammabili, non infiammabili, refrigeranti, irritanti e velenosi) come i gas da campeggio, bombolette spray per difesa personale, pistole lanciarazzi e  pistole per starter;

  • sostanze infiammabili (liquide e solide) compreso alcool superiore a 70 gradi; sostanze infettive e velenose;

  • sostanze corrosive;

  • sostanze radioattive;

  • sostanze ossidanti;

  • sostanze magnetizzanti;

  • congegni di allarme;

  • torcia subacquea con batterie inserite;

 

Questo documento è stato sviluppato sulla base dell'informativa "New EU Security Rules at Airports - A Brief guide to help you", elaborato dalla Commissione Europea, dall’Associazione delle Compagnie Aeree Europee e dall’Associazione Internazionale degli Aeroporti. Il suo contenuto è informativo e sintetizza gli elementi principali contenuti nella normativa UE; ogni azione legale o reclamo, pertanto, dovrà basarsi unicamente sull’effettivo testo di legge (Reg. CE 1546/2006 del 4 ottobre 2006).


Per maggiore informazioni consulta:
 www.enac-italia.it/SecurityInformative/Informativa.htm

Per ulteriori informazioni visita il sito
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

 

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